L’Accordo del 17 aprile 2025, siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Si tratta di un atto rilevante in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adottato ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. L’accordo ha lo scopo di individuare la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi obbligatori previsti per le diverse figure aziendali, con l’intento di aggiornare e razionalizzare l’intero sistema formativo nazionale in materia di sicurezza.
Il nuovo Accordo sostituisce e accorpa le disposizioni precedenti, mantenendo la struttura modulare dei percorsi e introducendo elementi innovativi di tracciabilità, verifica e aggiornamento. La sua adozione è il risultato del percorso avviato con la legge 215/2021 che ha introdotto l’aggiornamento biennale per i preposti e la formazione obbligatoria anche per i datori di lavoro.
In sostanza L’Accordo 2025 tiene quindi conto delle esperienze normative passate, armonizzandole con gli indirizzi tracciati dal legislatore negli ultimi anni.
LA FORMAZIONE CON IL NUOVO ACCORDO
Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 ridefinisce e consolida l’intero impianto della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, specificando durata, contenuti, modalità di erogazione e obblighi di aggiornamento per tutte le figure aziendali. Di seguito un riepilogo sintetico per ciascuna tipologia di formazione prevista:
- Lavoratori
- Formazione generale (4 ore)
- Formazione specifica (4, 8 o 12 ore a seconda della classificazione del settore ATECO: rischio basso, medio, alto)
- Aggiornamento quinquennale obbligatorio (6 ore)
- Preposti
- Corso di formazione specifico (durata minima 12 ore)
- Obbligatoria la formazione previa come lavoratore
- Aggiornamento biennale obbligatorio (6 ore)
- Moduli dedicati alla vigilanza, alla comunicazione e alla responsabilità
- Dirigenti
- Corso iniziale (durata minima 16 ore)
- Modulo aggiuntivo “cantieri” (6 ore), se applicabile
- Aggiornamento quinquennale (6 ore)
- Datori di lavoro
- Nuovo obbligo formativo: corso minimo di 16 ore
- Modulo aggiuntivo “cantieri” (6 ore), se applicabile
- Aggiornamento quinquennale obbligatorio (minimo 6 ore previsto)
- Datori di lavoro che svolgono anche il ruolo di RSPP (ai sensi dell’art. 34 D.lgs. 81/2008)
- Formazione su tre livelli (moduli A, B e C), da 16 a 48 ore a seconda del rischio aziendale
- Confermata la struttura precedente
- Aggiornamento quinquennale obbligatorio (minimo 14 ore per rischio basso; fino a 40 ore per rischio alto)
- Verifica dell’apprendimento e valutazione finale rafforzate
- RSPP e ASPP
- Formazione articolata in:
- Modulo A (base)
- Modulo B (comune e specialistico)
- Modulo C (solo per RSPP)
- Aggiornamento quinquennale: minimo 40 ore per RSPP, 20 ore per ASPP
- Formazione articolata in:
- Formatori e Docenti in materia di salute e sicurezza
- Requisiti minimi obbligatori (in coerenza con il D.M. 6 marzo 2013)
- Aggiornamento obbligatorio triennale
- Obbligo di esperienza didattica certificata
- Registrazione nel repertorio nazionale dei soggetti formatori (in corso di definizione)
- Coordinatori per la sicurezza (progettazione ed esecuzione, art. 98 D.lgs. 81/2008)
- Percorso formativo specifico confermato rispetto a quanto previsto dall’art.98
- Obbligo di aggiornamento quinquennale (minimo 40 ore)
- Lavoratori, Datori di lavoro e Autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011)
- Formazione obbligatoria con contenuti pratici e teorici di 12 ore
- Aggiornamento quinquennale, comprensivo di almeno 4 ore pratiche
- Operatori di attrezzature di lavoro (art. 73, comma 5, D.lgs. 81/2008)
- Corsi teorico-pratici per ogni tipologia di attrezzatura (PLE, gru, carrelli, escavatori, ecc.)
- Verifica finale obbligatoria
- Aggiornamento quinquennale obbligatorio, con parte pratica
Questi obblighi sono accompagnati da una forte spinta al miglioramento qualitativo: obbligo di verifica finale dell’apprendimento per tutti, maggiore tracciabilità dei percorsi (registro, fascicolo, verbali), controlli più severi sulle piattaforme e-learning e requisiti per i soggetti formatori e docenti.
FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO
Il capitolo più innovativo dell’Accordo 2025 riguarda senz’altro l’introduzione della formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal fatto che svolgano o meno direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione. In passato, la formazione dei datori non era disciplinata in modo uniforme: solo chi assumeva anche il ruolo di RSPP era obbligato a frequentare corsi specifici, differenziati per rischio aziendale (basso, medio, alto).
Con il nuovo Accordo, si stabilisce un obbligo formativo minimo di 16 ore per ogni datore di lavoro, strutturato in moduli che trattano gli obblighi giuridici, le responsabilità penali e civili, le misure di organizzazione della sicurezza aziendale e gli strumenti di comunicazione. È inoltre previsto un aggiornamento quinquennale, analogo a quello previsto per dirigenti e lavoratori.
Si tratta di un passaggio epocale, che riconosce il ruolo centrale del datore di lavoro nel sistema di prevenzione. La formazione non è più vista solo come un onere, ma come uno strumento fondamentale per assumere decisioni consapevoli e per costruire una cultura della sicurezza efficace. Questo obbligo si applica anche ai datori che sono RSPP: per loro si conferma la necessità di frequentare i corsi articolati in moduli A, B e C (da 16 a 48 ore), con aggiornamento quinquennale, ma viene aggiunto l’obbligo di partecipare al nuovo corso generale di 16 ore, qualora non vi sia sovrapposizione nei contenuti.
La struttura dei corsi prevede anche un modulo aggiuntivo di 6 ore per i datori di lavoro dell’impresa affidataria che operano in cantieri temporanei e mobili. I temi trattati spaziano dall’organizzazione del cantiere, ai rapporti con gli altri soggetti, alla gestione dei piani di sicurezza (PSC e POS), fino alla verifica delle condizioni operative.
Si sottolinea che in fase di prima applicazione, la formazione dei Datori di Lavoro può essere pianificata nei prossimi 24 mesi. Dal 24 Maggio 2027 la mancanza di tale requisito sarà sanzionabile da parte degli enti competenti.
In sintesi
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta una svolta nella gestione della formazione in materia di salute e sicurezza. La sua importanza risiede nel duplice obiettivo di garantire uniformità normativa a livello nazionale e di innalzare il livello di qualità, efficacia e tracciabilità della formazione.
La formazione, oggi più che mai, è uno strumento essenziale per la prevenzione. In un contesto lavorativo in costante evoluzione, caratterizzato da nuove tecnologie, modalità ibride di lavoro e rischi emergenti, solo un aggiornamento continuo delle competenze può garantire un ambiente sicuro. L’introduzione dell’obbligo formativo per tutti i datori di lavoro, anche non RSPP, è un messaggio chiaro: la sicurezza nasce dalla consapevolezza di chi guida l’organizzazione.
Investire nella formazione significa investire nella cultura della prevenzione. L’efficacia della sicurezza non dipende solo dalle norme, ma dalla capacità concreta di applicarle e condividerle tra tutti i soggetti del sistema aziendale. Con questo Accordo, si fa un passo importante in questa direzione.