Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha (finalmente) approvato il nuovo Accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Rep. atti n. 59/CSR), segnando un punto di svolta significativo nel sistema formativo italiano in ambito prevenzionistico.
Il nuovo Accordo unifica, semplifica e aggiorna i precedenti testi normativi del 2011, 2012 e 2016, rispondendo alla necessità di un quadro più coerente ed efficace, e nasce con l’obiettivo di:
- razionalizzare la normativa, accorpando gli accordi preesistenti in un unico testo;
- promuovere la qualità e l’efficacia della formazione, anche attraverso verifiche e aggiornamenti strutturati;
- uniformare i criteri per la formazione su tutto il territorio nazionale;
- coinvolgere attivamente tutte le figure aziendali nella cultura della sicurezza, inclusi i datori di lavoro.
PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE
- Formazione per i Preposti
- La formazione è potenziata e modulata principalmente sulle responsabilità connesse all’obbligo di vigilanza.
- L’aggiornamento diventa ufficialmente biennale (anziché quinquennale).
- Obbligo formativo per i Datori di Lavoro
- Anche i datori non RSPP devono ora seguire un corso obbligatorio (minimo 16 ore).
- Contenuti focalizzati su obblighi, rischi e responsabilità, anche penali.
- Nuove regole per i Docenti e i Formatori
- Introdotti requisiti minimi di qualifica (esperienza, titoli, aggiornamento triennale).
- Solo i soggetti accreditati possono erogare formazione.
- Verifiche obbligatorie e tracciabilità
- Tutti i corsi devono concludersi con test di apprendimento o prove pratiche.
- Le aziende devono valutare l’efficacia della formazione nel contesto lavorativo.
- Digitalizzazione della formazione
- La videoconferenza sincrona è equiparata alla formazione in presenza.
- L’e-learning è ammesso per alcuni moduli, con requisiti tecnici minimi (interazione, tracciabilità, autenticazione).
- Durata e aggiornamento
- Confermate le ore minime per lavoratori, dirigenti, RSPP/ASPP, ma con maggiore rigore nei contenuti.
- Aggiornamenti quinquennali obbligatori, con anticipi in caso di modifiche nelle mansioni o nei rischi.
PERIODO TRANSITORIO E APPLICAZIONE
Secondo quanto previsto nel testo dell’Accordo, l’entrata in vigore avverrà il giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dalla data di entrata in vigore, si applicheranno le seguenti disposizioni transitorie:
- Periodo transitorio di 12 mesi: sarà ancora possibile avviare corsi di formazione secondo le regole previste dagli accordi Stato-Regioni precedenti, che verranno abrogati con l’entrata in vigore del nuovo Accordo.
- Obbligo formativo per i datori di lavoro: i datori di lavoro avranno 24 mesi dalla data di entrata in vigore per completare il nuovo percorso formativo obbligatorio previsto dall’Accordo.
Fino alla pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale, continueranno ad applicarsi le disposizioni degli accordi previgenti.
TABELLA COMPARATIVA
|
Figura |
Prima del 2025 |
Dopo Accordo 2025 |
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Lavoratori |
Formazione base + specifica (6–16h) |
Contenuti e durata confermati |
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Preposti |
8h iniziali + 6h ogni 5 anni |
Corso più articolato |
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Dirigenti |
16h iniziali |
Confermata la durata |
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Datori di lavoro (non RSPP) |
Nessun obbligo di formazione specifica |
Formazione obbligatoria (min. 16h) |
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Datori di lavoro RSPP |
Corsi specifici in base al rischio (16–48h) + aggiornamento quinquennale |
Confermata la struttura a moduli |
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RSPP/ASPP |
Corso base + moduli B e C |
Percorsi invariati |
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Formatori e Docenti |
Requisiti variabili |
Requisiti minimi obbligatori |
Il nuovo Accordo introduce criteri più rigorosi, maggiore attenzione alla qualità didattica e strumenti digitali al fine di rafforzare l’efficacia della formazione quale primario strumento di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.