Nella cornice di una normativa ancora in via di definizione, il Garante della Privacy ha precisato che l’amministratore di condominio ha la facoltà ‒ e non l’obbligo -di ricoprire il ruolo di Responsabile del trattamento.
Laddove il Condominio – in qualità di rappresentante dei singoli condòmini nella figura dell’amministratore – svolge le funzioni di co-titolare del trattamento, l’amministratore può essere considerato Responsabile del trattamento in seguito alla nomina verbalizzata in sede di assemblea o mero Titolare del trattamento qualora non venisse nominato Responsabile.
In veste di Titolare autonomo, l’amministratore è direttamente sanzionabile in caso di violazione del trattamento dati; se ricoprisse invece il ruolo di Responsabile, sarebbe passibile di sanzione per non aver ottemperato agli obblighi a lui imputabili secondo l’art. 28 GDPR o per non aver seguito le indicazioni ricevute dal Titolare all’atto della nomina. Check emergency-payday-loans.
In caso infine di mancata nomina a Responsabile, l’amministratore sarà pienamente autonomo (nei limiti della normativa vigente, del regolamento condominiale e degli obblighi dettati dal mandato) nella scelta delle modalità e finalità del trattamento effettuato (art. 4 GDPR).