La Circolare 1/2026 riforma le procedure d’ispezione all’interno delle imprese, in relazione all’emanazione del D.L. n. 159/2025. Si va introducendo una vigilanza, in particolare, mirata su appalti e subappalti. Le novità principali riguardano la patente a crediti, l’obbligo di tracciabilità dei lavoratori e nuovi standard per scale verticali e sistemi anticaduta. La sorveglianza sanitaria deve avvenire in orario di lavoro e includere la prevenzione oncologica. Per i DPI, il datore di lavoro deve ora individuare nel DVR anche gli indumenti specifici, garantendone igiene e manutenzione costante.
Premessa
Il sistema della prevenzione in Italia attraversa una fase di profonda trasformazione grazie al D.L. n. 159/2025, noto come “Decreto Sicurezza 2025”. Convertito dalla Legge n. 198/2025, il provvedimento introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, inasprendo le sanzioni e potenziando gli strumenti di controllo, come la patente a crediti.
In questo scenario, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) — l’organo tecnico che coordina la vigilanza su tutto il territorio nazionale — assume un ruolo centrale. Con la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, l’INL fornisce le direttive operative per uniformare l’attività ispettiva e chiarire i nuovi obblighi a carico dei datori di lavoro. La circolare non è un semplice riepilogo normativo, ma un atto necessario per guidare gli ispettori verso una vigilanza più incisiva, mirata soprattutto ai settori ad alto rischio e ai regimi di subappalto, garantendo che le novità legislative si traducano in una protezione concreta e immediata per i lavoratori.
Qui saranno riportati tutti i punti più importanti trattati dalla circolare in relazione alle modifiche delle procedure d’ispezione.
Vigilanza mirata su appalti e subappalti
Il Decreto n. 159/2025 potenzia i controlli nei settori ad alto rischio, focalizzando l’attività ispettiva sui datori di lavoro in regime di subappalto, sia pubblico che privato. Per garantire una programmazione mirata, l’Ispettorato incrocerà i dati delle notifiche preliminari — che ora devono obbligatoriamente indicare le imprese subappaltatrici — con le banche dati specifiche dei settori agricoltura e logistica. L’obiettivo è orientare prioritariamente le verifiche per il rilascio della “Lista di conformità INL” verso le realtà produttive più esposte a irregolarità.
Badge di cantiere e codice anticontraffazione
Il Decreto introduce l’obbligo, per le imprese in appalto e subappalto nei cantieri edili e nei settori ad alto rischio, di fornire ai dipendenti una tessera di riconoscimento dotata di codice univoco anticontraffazione. Tale badge, disponibile anche in formato digitale tramite la piattaforma SIISL, integra la tessera già prevista dal D.Lgs. n. 81/2008. La piena operatività dipende da un futuro decreto ministeriale che definirà le modalità tecnologiche di monitoraggio dei flussi di manodopera. L’obbligo si estenderà a chiunque operi fisicamente in cantiere. La mancata fornitura della tessera comporterà sanzioni pecuniarie da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.
Patente a crediti: sanzioni e decurtazioni
Il Decreto inasprisce le misure contro il lavoro irregolare e la mancanza di requisiti. Dal 1° gennaio 2026, ogni lavoratore “in nero” comporterà una decurtazione di 5 crediti, più uno aggiuntivo in caso di impiego di stranieri irregolari o minori. Parallelamente, la sanzione minima per chi opera senza patente o con meno di 15 crediti sale a 12.000 euro (pari al 10% del valore dei lavori). Infine, viene potenziato il coordinamento con le Procure per la sospensione cautelare della patente (fino a 12 mesi) in caso di infortuni gravi o mortali, basata su responsabilità accertate “almeno a titolo di colpa grave”.
Nuovi obblighi per i DPI e indumenti di lavoro
La riforma chiarisce che l’obbligo di manutenzione, igiene e riparazione a carico del datore di lavoro si estende anche agli indumenti di lavoro qualora siano identificati come DPI nella valutazione dei rischi. Durante le ispezioni, il personale INL verificherà puntualmente che il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) specifichi quali vestiari assolvono a una funzione protettiva. Non basta più la semplice consegna: l’azienda deve garantirne l’efficienza e la conformità nel tempo attraverso interventi sistematici.
Nuovi standard per le scale verticali
Il Decreto riformula le regole per le scale verticali permanenti (altezza oltre 5 metri e inclinazione sopra i 75 gradi). Il datore di lavoro deve installare, in base alla valutazione dei rischi, una gabbia di sicurezza o sistemi di protezione individuale anticaduta. Gli ispettori verificheranno che, in assenza di gabbie, i lavoratori utilizzino i DPI idonei e siano stati formati. Per le scale installate entro ottobre 2025, l’adeguamento a queste norme è diventato obbligatorio dal 1° febbraio 2026.
Sicurezza nel Volontariato di Protezione Civile
Il Decreto introduce l’art. 3-bis nel D.Lgs. 81/2008, stabilendo standard specifici per le organizzazioni di volontariato. Il legale rappresentante deve garantire ai volontari formazione, sorveglianza sanitaria (se esposti a rischi oltre soglia) e DPI idonei. Le verifiche ispettive si concentreranno sulla presenza degli standard minimi di sicurezza e sulla corretta individuazione dei volontari a rischio. Un punto cruciale è l’aspetto sanzionatorio: i rappresentanti legali non sono equiparati ai datori di lavoro e non si applicano le sanzioni penali standard.
Sorveglianza sanitaria
Il Decreto stabilisce che le visite mediche (tranne quelle preassuntive) devono avvenire entro l’orario di lavoro. Tra le novità, il medico competente deve ora promuovere attivamente gli screening oncologici. Viene inoltre introdotta la possibilità di visite immediate, anche durante il turno, in caso di “fondato sospetto” di alterazione da alcol o droghe per mansioni a rischio.
Le verifiche ispettive mireranno ad accertare che i controlli sanitari non siano stati computati come permessi o ore extra e che il medico assolva ai nuovi compiti informativi. Sulla verifica dell’uso di sostanze, l’INL monitorerà il rispetto delle procedure che verranno dettagliate dal futuro Accordo Stato-Regioni.
La Circolare 1/2026 non è un semplice aggiornamento burocratico, ma il manifesto di una vigilanza che si sposta dalle scrivanie ai cantieri. Tra badge anticontraffazione, nuove regole sulle scale e tutele estese ai volontari, il messaggio dell’Ispettorato è chiaro: la sicurezza deve essere dinamica, verificabile e, soprattutto, effettiva. Per le imprese, adeguarsi non è più solo un obbligo normativo, ma un requisito essenziale per la continuità operativa, visti i nuovi e severi limiti imposti dalla patente a crediti.