Il Decreto-Legge 159/2025 introduce modifiche significative al D.Lgs. 81/2008, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di prevenzione, migliorare la qualità della formazione e aumentare la tracciabilità delle attività in azienda.
Le novità riguardano in particolare la formazione del RLS, la sorveglianza sanitaria, la gestione dei DPI, gli obblighi nei cantieri e i sistemi di controllo e vigilanza.
Si tratta di un intervento ampio e strutturale che punta a rendere più efficace l’intero sistema di tutela dei lavoratori, con nuovi adempimenti anche per le microimprese e con una forte spinta verso digitalizzazione, standard tecnici e cultura della sicurezza.
Formazione e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Il DL estende l’obbligo di aggiornamento periodico anche alle imprese con meno di 15 dipendenti.
- Viene confermata la struttura minima della formazione iniziale (32 ore), e l’aggiornamento periodico – 4 ore/anno per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50; 8 ore/anno per le imprese con più di 50).
- Tutte le attività formative obbligatorie dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale/lavorativo, integrati nel sistema informativo nazionale (SIISL).
- Il decreto prevede una revisione dei criteri di accreditamento per i soggetti che erogano la formazione: le regioni, con le province autonome, dovranno definire nuovi standard entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Ciò mira a garantire maggiore qualità e omogeneità nella formazione in materia di salute e sicurezza.
Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
- Il DL 159/2025 rafforza le misure di sorveglianza sanitaria, integrando nel sistema di prevenzione l’attenzione alla salute complessiva e alla prevenzione, anche con riferimento a screening e temi come la prevenzione oncologica.
- Le visite di sorveglianza sanitaria devono essere conteggiate nell’orario di lavoro (escluse quelle pre-assuntive).
- Per le attività ad elevato rischio, viene rafforzata la possibilità – in presenza di “ragionevole sospetto” – di attivare visite mediche “mirate”, anche con riferimento ad alcol e sostanze.
DPI, protezione contro cadute dall’alto, attrezzature e sicurezza tecnica
- Il decreto ribadisce l’obbligo del datore di lavoro di assicurare la manutenzione, l’igiene, l’efficienza e, dove necessario, la sostituzione dei DPI – comprese le “tute/indumenti di lavoro” che assumono funzione protettiva.
- Sono previste modifiche anche con riferimento alla protezione da cadute dall’alto, scale verticali permanenti, e all’uso di norme tecniche (standard di riferimento), rinforzando la parte tecnica e strutturale della prevenzione.
Vigilanza, controlli, appalti, cantieri, “patente a crediti” e tracciabilità del lavoro
- Il DL 159/2025 aggiorna le norme relative a vigilanza, appalti e subappalti, con particolare riguardo al settore edile. Introduce la previsione di un “badge di cantiere” – una tessera di riconoscimento con codice univoco (anche in formato digitale), obbligatoria per i lavoratori nei cantieri (pubblici o privati), anche in appalto/subappalto.
- Viene rafforzato il sistema di “patente a crediti” per imprese e lavoratori nei cantieri: tra le conseguenze, controlli più stringenti, responsabilità più chiare e sanzioni più severe in caso di inadempienze.
- Le procedure di notifica preliminare per i cantieri devono ora considerare anche le imprese in subappalto, aumentando la trasparenza e la tracciabilità delle imprese coinvolte.
FOCUS: RLS e sicurezza: perché il DL 159/2025 rappresenta una svolta e cosa devono fare subito le imprese
Negli ultimi anni il tema della sicurezza sul lavoro ha vissuto un’accelerazione significativa. Incidenti, infortuni gravi e un quadro normativo sempre più attento alla prevenzione hanno spinto il legislatore verso una revisione profonda degli strumenti di tutela.
Con il Decreto-Legge 159/2025, questa direzione diventa ancora più evidente: il ruolo del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) viene rafforzato attraverso nuove regole, nuove responsabilità e soprattutto una rivisitazione del sistema formativo.
Non si tratta di una modifica marginale. È un cambio di passo che riguarda tutte le imprese, dalle microrealtà fino alle organizzazioni più strutturate, e che punta a rendere la figura dell’RLS non un obbligo formale ma una vera risorsa strategica per la prevenzione.
Cosa prevedeva il D.Lgs. 81/2008: obbligo iniziale sì, aggiornamento periodico incerto per microimprese
Il D.Lgs. 81/2008 – all’art. 37 – prevede per l’RLS una formazione iniziale di almeno 32 ore.
Per l’aggiornamento periodico, tuttavia, il comma 11 stabiliva che: “La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori”.
Il fatto che la norma esplicitamente definisse solo i “minimi” per aziende con almeno 15 dipendenti, ma non stabilisse un obbligo uniforme per tutte le imprese, lasciava margine interpretativo per le microimprese (< 15 dipendenti).
Per queste, l’obbligo di aggiornamento non era chiaramente disciplinato e molti soggetti del settore (formatori, consulenti, organismi di sicurezza) nel tempo hanno interpretato che per le microimprese non vi fosse un obbligo automatico di aggiornamento RLS, salvo che emergessero nuovi rischi o modifiche dell’organizzazione che giustificassero la ripetizione della formazione.
In pratica: la formazione iniziale per l’RLS era prevista sempre (ove vi fosse RLS nominato), l’aggiornamento periodico era obbligatorio per le imprese con almeno 15 dipendenti, mentre per le microimprese l’aggiornamento rimaneva – in interpretazione diffusa – facoltativo / condizionato, salvo casi di cambiamento dei rischi.
Cosa cambia con il Dl 159/2025
Il DL 159/2025 modifica l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 stabilendo espressamente che anche per le imprese con meno di 15 lavoratori la contrattazione collettiva nazionale deve disciplinare l’obbligo di aggiornamento periodico dell’RLS, nel rispetto del principio di proporzionalità e in funzione del rischio e delle dimensioni aziendali. In tal modo lo Stato riconosce formalmente che la formazione e l’aggiornamento non possono essere esclusivi delle sole imprese medio-grandi, ma devono includere anche le microimprese: viene dunque chiarito che il “vuoto normativo” precedente va superato.
Non è un dettaglio tecnico: significa che la formazione dell’RLS non potrà più essere saltuaria, episodica o rimandata. La contrattazione collettiva definirà durata e modalità, secondo criteri di proporzionalità rispetto ai rischi.
In pratica: nessuna azienda è esclusa.
Quanto alla durata degli aggiornamenti, rimangono le soglie storiche del Testo Unico:
- 4 ore annue per aziende tra 15 e 50 dipendenti,
- 8 ore annue per aziende oltre 50 lavoratori.
Per le microimprese si applicherà la regola della proporzionalità, ma l’obbligo ora esiste chiaramente, e questo cambia radicalmente la gestione delle scadenze formative.
Infine, le competenze acquisite tramite i corsi di formazione e aggiornamento RLS dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel fascicolo sociale e lavorativo del cittadino.
I dati confluiranno nella piattaforma di sistema integrata (SIISL), favorendo un monitoraggio uniforme da parte degli organi di vigilanza e consentendo una programmazione più coerente della formazione da parte del datore di lavoro.