Formazione: è davvero obbligatoria

Lo scorso 7 gennaio la Cassazione Civile Sezione Lavoro ha emesso una sentenza di licenziamento per giusta causa nei confronti di un lavoratore che, per assenza ingiustificata, non ha partecipato alla formazione obbligatoria prevista dall’accordo Stato-Regioni.
Il soggetto sarebbe quindi colpevole di aver violato non solo l’articolo 20 del T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, secondo cui “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”, ma anche gli articoli 1173 e 1375 del Codice Civile. Laddove il primo prevede che fra debitore e creditore venga adottato un comportamento secondo correttezza, il secondo impone che qualsiasi tipo di contratto venga eseguito secondo buona fede.
Lo stesso articolo 20 (comma 2 lettere a. e h.) del D.Lgs. 81/08 sottolinea come anche i lavoratori abbiano l’obbligo di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” anche partecipando “ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”.