Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza costituisce, sin dalla sua istituzione, e forse oggi più che mai, una figura fondamentale all’interno dei contesti produttivi di qualunque comparto e dimensione.
La Legge 20/05/1970, n. 300 – Art. 9 preveede che: “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.
In particolare, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) può essere nominato per elezione diretta, come di norma avviene nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, oppure designato dalle rappresentanze sindacali in realtà di maggiori dimensioni.
Laddove il RLS non sia stato eletto o designato, le sue funzioni potranno essere assolte da un RLS Territoriale (RLST), che eserciterà le sue competenze con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato un RLS.
Le modalità di elezione o designazione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento della funzione sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Sempre la contrattazione collettiva ne prevede il numero minimo:
- 1 RLS fino a 200 dipendenti
- 3 RLS da 201 a 1000 dipendenti
- 6 RLS oltre 1000 dipendenti
Va evidenziato, infine, che l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è ovviamente incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
RUOLI DEL RLS
Prerogative e specifiche funzioni sono previste dal D.Lgs. 81/2008 e possono essere ricondotte a 4 ruoli principali:
- Ruolo consultivo
- Ruolo di verifica
- Ruolo di promozione
- Ruolo di ricorso
RUOLO CONSULTIVO
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla:
- o valutazione dei rischi
- o individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva
- è consultato sulla designazione:
- o del RSPP e degli ASPP
- o delle squadre d’emergenza
- o del medico competente
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori
RUOLO DI VERIFICA
- riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e agli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
RUOLO DI PROMOZIONE
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
- formula osservazioni alle autorità competenti
- partecipa alla riunione periodica
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione
- avverte dei rischi individuati nel corso della sua attività
RUOLO DI RICORSO
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
L’RLS opera in stretta collaborazione con i lavoratori e con il Datore di Lavoro che ha l’obbligo di comunicarne il nominativo all’Inail in via telematica in caso di nuova nomina o designazione.
Formazione del RLS
Il datore di lavoro è altresì tenuto a provvedere alla formazione dei RLS e a sostenerne i relativi costi.
La formazione iniziale ha una durata minima di 32 ore, di cui 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda, deve essere erogata da formatori abilitati e deve essere seguita da una verifica dell’apprendimento.
I RLS sono tenuti, inoltre, a partecipare a corsi di aggiornamento periodico con cadenza annuale.
La durata dell’aggiornamento è di 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.