Nell’ambito di appalti relativi a servizi e forniture, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza deve essere redatto dall’azienda committente nel caso in cui un’impresa esterna si trovi a effettuare lavori o a impiantare cantieri temporanei, all’interno di un’unità produttiva, non soggetti all’obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento.
Come recita l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”.
Ma cosa si intende per interferenza?
Diverse sono state negli anni le sentenze della Cassazione a questo proposito, about us, e viene ribadito il principio secondo cui, ai fini stessi della conformità agli obblighi di legge, non sia tanto rilevante la tipologia del rapporto fra imprese – sia questo formalizzato da un contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione –, quanto l’effetto che tale rapporto origina, e quindi gli eventuali rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovute ai diversi tipi di attività svolta.