La sicurezza nelle scuole: l’ASPP è una figura obbligatoria negli istituti scolastici?

Dal momento che il D.Lgs. 81/08 “si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio” (art. 3 comma 1), la scuola può considerarsi a tutti gli effetti un luogo di lavoro, dove il Dirigente scolastico espleta le funzioni del datore di lavoro, il personale docente ricopre il ruolo di preposto e gli alunni rappresentano i lavoratori.
In quanto “azienda”, un istituto scolastico vede presente nel suo organigramma per la sicurezza un RLS (eletto o nominato all’interno del corpo docente o amministrativo) e un RSPP (incarico ricoperto da soggetto interno o esterno).
Nel caso in cui quest’ultimo sia un esperto esterno e l’istituto abbia un elevato numero di sedi per esempio, il Dirigente scolastico può trovarsi davanti alla necessità di nominare un ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione), quella figura cioè che affianca il RSPP svolgendo determinati compiti al fine di oppaimon assicurare una presenza costante e continuativa del servizio all’interno della scuola.
Soltanto un confronto tra RSPP, RLS e Dirigente scolastico con un approccio sensibile a questo tema delicato potrà determinare un adeguato livello del servizio di prevenzione e protezione.