La Legge 29 dicembre 2025, n. 198 (entrata in vigore il 31 dicembre 2025) ha convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, introducendo un insieme articolato di misure volte a rafforzare il sistema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a promuovere una cultura della prevenzione più strutturata e verificabile.
La legge si colloca nel solco delle recenti riforme in materia di sicurezza, puntando su prevenzione, responsabilizzazione delle imprese, digitalizzazione e potenziamento dei controlli.
In particolare, il nuovo quadro normativo mira a:
- ridurre il numero di infortuni e malattie professionali;
- incentivare i comportamenti virtuosi delle imprese;
- rafforzare ulteriormente il sistema di vigilanza e controllo;
- migliorare la qualità della formazione e la tracciabilità delle competenze;
- rendere più trasparente e qualificata la filiera degli appalti.
INCENTIVI INAIL E PREMIALITÀ PER LE IMPRESE
Uno dei pilastri della legge riguarda il ruolo dell’INAIL, cui viene attribuita la possibilità di:
- rivedere le aliquote contributive in funzione dell’andamento infortunistico;
- introdurre meccanismi premiali per le imprese che dimostrano elevati standard di sicurezza;
- destinare risorse a progetti di prevenzione, formazione e investimento.
Parallelamente, la legge prevede limitazioni all’accesso ai benefici per le imprese che abbiano riportato condanne penali o gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
LA FORMAZIONE NEI SETTORI FOOD E HOSPITALITY
Tra le principali novità introdotte in sede di conversione spicca l’articolo 1-bis, dedicato alla formazione e all’eventuale addestramento specifico nei settori:
- della somministrazione di alimenti e bevande, come definiti dall’art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287;
- delle imprese turistico-ricettive.
Per tali ambiti, in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, la formazione obbligatoria e l’eventuale addestramento specifico possono essere completati entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione del lavoratore somministrato.
Si tratta di una disposizione pensata per rispondere alle esigenze organizzative di settori caratterizzati da stagionalità e alta rotazione del personale, senza tuttavia venir meno agli obblighi sostanziali di tutela previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Resta fermo l’obbligo di:
- informazione immediata sui rischi;
- adozione di misure organizzative di tutela;
- dimostrabilità della programmazione formativa in caso di controllo.
APPALTI, SUBAPPALTI E BADGE DIGITALE
La legge conferma e rafforza le misure di controllo nei cantieri e nelle catene di appalto e subappalto, introducendo:
- il badge digitale di riconoscimento dei lavoratori, con codice univoco anticontraffazione;
- un rafforzamento del ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con maggiore coordinamento delle attività ispettive.
Le modalità operative del badge digitale saranno definite da appositi decreti attuativi, ma l’obiettivo è chiaro: aumentare la trasparenza e la tracciabilità della manodopera.
LA PATENTE A CREDITI E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE
Viene consolidato il sistema della patente a crediti, che introduce un meccanismo di qualificazione delle imprese basato sul rispetto delle norme di sicurezza.
In caso di gravi violazioni o di infortuni con esito mortale o invalidante, sono previste decurtazioni dei crediti e sospensioni dell’attività, rafforzando il legame tra sicurezza e continuità operativa.
AGRICOLTURA, INCLUSIONE E QUALITÀ DEL LAVORO
La Legge 198/2025 interviene anche su:
- Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, con requisiti più stringenti legati all’assenza di violazioni in materia di sicurezza;
- misure di inclusione lavorativa, con aggiornamenti alla disciplina sul collocamento mirato delle persone con disabilità;
- tutela rafforzata per studenti, tirocinanti e volontari coinvolti in attività lavorative.
DIGITALIZZAZIONE E QUALITÀ DELLA FORMAZIONE
Un ulteriore asse strategico è rappresentato dalla digitalizzazione, con:
- il potenziamento del fascicolo formativo digitale del lavoratore;
- l’introduzione di criteri di qualità per i soggetti formatori, demandati agli Accordi Stato-Regioni.
La formazione viene così sempre più concepita come processo tracciabile e verificabile, non come mero adempimento formale.