Negli ultimi anni la prevenzione della Legionella è diventata centrale nella normativa italiana, con il D.Lgs. 18/2023 e il D.Lgs. 102/2025 che hanno introdotto obblighi più stringenti. Il primo ha recepito la Direttiva (UE) 2020/2184, imponendo Piani di Sicurezza dell’Acqua e limiti specifici per la presenza del batterio. Il secondo ha reso cogenti dal luglio 2025 le Linee Guida del 2015, estendendo a tutte le strutture pubbliche e private l’obbligo di monitoraggio, autocontrollo e misure correttive.
Le attività a rischio elevato, come ospedali, RSA, alberghi, piscine, terme, scuole, mense, ristoranti e caserme, devono eseguire campionamenti periodici obbligatori, registrare i controlli e nominare un responsabile dedicato.
Le altre attività (uffici, negozi, magazzini, stabilimenti produttivi) devono invece predisporre un documento di stima dell’esposizione, valutando impianti, condizioni ambientali e presenza di soggetti vulnerabili. In ogni caso, tutte le misure e i controlli vanno riportati nel Registro dei controlli Legionella.
Negli ultimi anni la prevenzione della Legionella ha assunto un ruolo sempre più centrale nella normativa italiana ed europea, a seguito dell’evidenza scientifica che collega la proliferazione di questo batterio alla presenza di impianti idrici e aeraulici non adeguatamente gestiti. La tutela della salute pubblica ha spinto il legislatore a introdurre strumenti normativi mirati, con l’obiettivo di garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano e ridurre in maniera significativa i rischi di contaminazione.
Il Decreto Legislativo 18 del 23 febbraio 2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2020/2184, rappresenta una tappa fondamentale nell’evoluzione normativa.
Esso introduce:
- l’obbligo di adottare un Piano di Sicurezza dell’Acqua (Water Safety Plan), strumento operativo per la valutazione e la gestione del rischio microbiologico, compreso il rischio Legionella;
- limiti specifici di concentrazione per la presenza del batterio e di altri contaminanti negli impianti idrici;
- un approccio sistemico alla gestione della qualità dell’acqua, che supera la logica dei controlli puntuali e sporadici per favorire una visione preventiva e continuativa.
Il quadro normativo è stato ulteriormente consolidato con il Decreto Legislativo 102 del 29 giugno 2025, che ha introdotto misure ancora più stringenti a partire dal 19 luglio 2025.
Le principali novità sono:
- l’obbligo di applicare le Linee Guida per la Prevenzione della Legionellosi del 7 maggio 2015 in tutte le strutture pubbliche e private;
- la previsione di piani di autocontrollo con monitoraggio e campionamento regolare degli impianti;
- l’obbligo di attuare misure correttive immediate in caso di superamento dei limiti fissati;
- il coinvolgimento diretto di gestori, responsabili della sicurezza e tecnici specializzati, chiamati a garantire la corretta gestione e la tracciabilità di tutte le attività.
Questa evoluzione normativa segna il passaggio da un sistema basato su raccomandazioni tecniche a un quadro di obblighi cogenti, volto a rafforzare la prevenzione, aumentare la sicurezza degli impianti e ridurre i rischi per la salute dei cittadini.
Attività soggette a linee guida obbligatorie
Il D.Lgs. 102/2025 ha introdotto una svolta significativa nella gestione del rischio Legionella, rendendo cogenti le Linee Guida per la prevenzione della legionellosi del 7 maggio 2015. Ciò significa che, per una serie di attività considerate ad alto rischio di esposizione, le misure preventive e i protocolli di campionamento non sono più facoltativi ma diventano veri e propri obblighi normativi.
Le realtà per cui il campionamento è obbligatorio comprendono:
- Strutture sanitarie e socio-sanitarie: ospedali, case di cura, RSA, ambulatori, poliambulatori, studi dentistici;
- Strutture ricettive e turistico-termali: alberghi, campeggi, bed & breakfast, navi da crociera, piscine, centri benessere, terme e spa;
- Strutture collettive e comunitarie: scuole, enti pubblici e privati, caserme, mense, ristoranti, fiere ed esposizioni.
In tali contesti, la presenza di impianti idrici complessi e di utenti potenzialmente vulnerabili rende elevato il rischio di proliferazione e diffusione del batterio.
Per queste attività, la normativa prevede:
- campionamento periodico obbligatorio, con frequenze stabilite in funzione della tipologia e complessità degli impianti;
- registrazione sistematica di tutte le attività di monitoraggio, manutenzione, pulizia e disinfezione, attraverso il Registro dei controlli Legionella (Allegato I);
- nomina di un responsabile per la gestione del rischio Legionella, che coordina le attività e assicura la tracciabilità degli interventi.
L’obbligo di campionamento e controllo in queste strutture ha tre obiettivi principali:
- Prevenire la proliferazione del batterio negli impianti idrici e aeraulici, riducendo i rischi di esposizione per gli utenti.
- Individuare tempestivamente eventuali contaminazioni, grazie a un sistema di campionamento regolare e metodologicamente corretto.
- Garantire la sicurezza degli utenti, in particolare dei soggetti fragili (anziani, immunodepressi, malati cronici), spesso presenti in queste realtà.
Attività soggette a stima dell’esposizione
Non tutte le attività rientrano tra quelle per le quali il D.Lgs. 102/2025 rende obbligatorio il campionamento seguendo le Linee Guida del 2015. Esistono infatti contesti lavorativi e produttivi che, pur non essendo catalogati tra quelli a rischio elevato, presentano comunque condizioni che possono favorire la proliferazione della Legionella. In questi casi la normativa, anche con il D.Lgs. 18/2023, stabilisce l’obbligo di predisporre una stima dell’esposizione, documento specifico che analizza la realtà aziendale e definisce il livello di rischio in base alla tipologia di impianti e alle condizioni ambientali.
Attività incluse
Rientrano in questa categoria:
- uffici di piccole e medie dimensioni, anche aperti al pubblico;
- stabilimenti produttivi e fabbriche che non prevedono impianti complessi o torri evaporative;
- negozi e attività commerciali non alimentari, come esercizi di vendita al dettaglio;
- depositi, magazzini e spazi logistici, dove il rischio è generalmente contenuto ma va comunque valutato.
In questi contesti, la stima dell’esposizione viene condotta attraverso:
- la ricognizione degli impianti idrici e aeraulici presenti, verificandone la complessità e l’eventuale produzione di aerosol;
- la valutazione delle condizioni ambientali, come temperatura dell’acqua, ristagni o presenza di incrostazioni;
Per tutte le attività, indipendentemente dal livello di rischio:
- è obbligatorio predisporre un documento di stima dell’esposizione a Legionella;
- tutte le attività di controllo e prevenzione devono essere annotate nel Registro dei controlli Legionella.