Sintesi – Per chi va veloce
La direzione dei Vigili del Fuoco ha prodotto una circolare ministeriale volta a semplificare l’inquadramento antincendio per i gestori. La distinzione principale riguarda le attività “soggette” al DPR 151/2011 (come discoteche o fiere), obbligate ai controlli dei Vigili del Fuoco, rispetto ai comuni pubblici esercizi.
Per bar e ristoranti, la circolare chiarisce che la musica non configura “pubblico spettacolo” se resta accessoria alla somministrazione e non vi è ballo. Nello specifico, il karaoke è ammesso senza restrizioni da spettacolo se la sala ospita meno di 100 persone e non ha allestimenti dedicati.
Rimane obbligatoria, la gestione delle emergenze (piano scritto e planimetrie d’esodo) quando l’attività conta oltre 10 lavoratori o può ospitare più di 50 persone contemporaneamente.
Premessa: Perché questa guida?
Recentemente è stata pubblicata una nuova circolare indirizzata ai funzionari dei Vigili del Fuoco. Trattandosi di un documento estremamente tecnico e molto specifico, può risultare di difficile comprensione per i non addetti ai lavori. Questa informativa nasce proprio con l’obiettivo di “tradurre” tali concetti, aiutando titolari di attività e gestori a inquadrare correttamente il tema della sicurezza antincendio.
1. Le attività “Soggette”: il DPR 151/2011
Il primo punto da chiarire è che esistono attività considerate a maggior rischio, che per legge devono essere sottoposte ai controlli dei Vigili del Fuoco. Queste attività sono elencate nel DPR 151/2011.
Alcuni esempi comuni:
- Attività ludico-sportive: palestre o centri con tribune.
- Locali di pubblico spettacolo: discoteche o sale concerti.
2. Il caso di Bar e Ristoranti: l’aspetto “musicale”
La circolare ha il fine di richiamare i funzionari dei Vigili del Fuoco su un punto spesso ambiguo: ovvero definire quando un bar con musica diventa un “locale di pubblico spettacolo”.
La norma esclude espressamente dal campo delle attività di pubblico spettacolo i pubblici esercizi dove si fa musica o karaoke, purché:
- Per il Karaoke: purché non ci siano sale allestite e la capienza sia inferiore a 100 persone.
- Per Musica dal vivo e accompagnamento: purché l’attività musicale sia accessoria e non prevalente rispetto alla somministrazione di cibi e bevande (senza quindi trasformare il locale in una sala da concerti o discoteca).
- Requisito generale: in ogni caso, deve esserci assenza dell’aspetto danzante e non devono esserci allestimenti specifici per lo spettacolo (palchi complessi, scenografie, ecc.).
In questi casi, l’attività rimane qualificabile come bar o ristorante, evitando le restrizioni molto più severe del pubblico spettacolo.
3. Quali norme applicare?
Le attività che non rientrano nel controllo obbligatorio dei Vigili del Fuoco devono comunque adottare misure di protezione.
- Attività aperte PRIMA del 29 Ottobre 2022: seguono il DM 10/03/1998.
- Attività aperte DOPO il 29 Ottobre 2022: seguono la nuova normativa ovvero il DM 03/09/2021 (il cosiddetto “Minicodice”).
4. Gestione delle Emergenze e Planimetrie
La gestione della sicurezza si divide in due pilastri: le procedure scritte (cosa fare) e le planimetrie per l’esodo (dove andare). Entrambe sono obbligatorie nei seguenti casi:
- Luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori.
- Luoghi aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (indipendentemente dai dipendenti).
Le planimetrie devono indicare chiaramente la posizione dei presidi come estintori, idranti e uscite di emergenza. Inoltre, in caso di allarme, è vietato correre, attardarsi a raccogliere oggetti personali o camminare controcorrente.
5. Tabella Riassuntiva degli Adempimenti
|
Tipologia |
Progettazione Antincendio |
Gestione (Piano ed Esodo) |
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Pubblico Spettacolo |
Conformità Antincendio (DPR 151/2011) |
Sempre Obbligatorio |
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Bar/Ristorante (Prima del 29/10/22) |
Progettazione secondo DM 10/03/1998 |
Obbligatorio se >10 lav. o >50 persone |
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Bar/Ristorante (Dopo il 29/10/22) |
Progettazione secondo DM 03/09/2021 |
Obbligatorio se >10 lav. o >50 persone |