L’art. 18 D.lgs.81/08 e la legge n. 85/2023, che ha convertito il D.L. n. 48/2023, prevede l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di nominare il medico competente per gestire la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs. 81/08 e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.
Tra gli obblighi del medico competente, l’art. 25 prevede protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici.
La sorveglianza sanitaria comprende:
- Prima visita, oppure, visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni alla mansione a cui il lavoratore è destinato;
- Visita medica periodica per controllare nel tempo lo stato di salute dei lavoratori esposti al rischio;
- Visita medica in occasione del cambio della mansione (con modifica dei rischi per la salute);
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi
- Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute,
Il medico competente, al termine della visita medica, rilascia un giudizio di idoneità alla mansione, consegnandone copia al datore di lavoro e al lavoratore.
I giudizi possono essere di:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
E’ ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Entro quando va fatta la visita medica?
Nella normativa di riferimento non vengono indicati i “tempi entro cui fare una visita medica”. Tuttavia, i motivi per cui c’è l’obbligo di sorveglianza sanitaria ci suggeriscono le tempistiche entro cui effettuarla. Quindi possiamo dire che:
- la visita medica preventiva, così come quella effettuata in occasione del cambio della mansione e della ripresa del lavoro per assenza per malattia superiore a 60 giorni, deve avvenire prima che il lavoratore venga (ri)esposto ai rischi per cui la sorveglianza sanitaria è stata attivata.
- Visita medica periodica, anche in considerazione del punto precedente, al fine di non esporre il lavoratore a rischi senza il parere del medico competente, è sicuramente opportuno che venga programmata in anticipo rispetto alla scadenza riportata sul giudizio precedentemente emesso. È sicuramente buona prassi, programmare la visita nei 30 giorni antecedenti la scadenza.
- Visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro, obbligatorie solo in determinate circostanze e dipendenti dalle specifiche disposizioni del contratto di lavoro, delle normative settoriali e delle leggi vigenti, hanno un termine tassativo per l’esecuzione combaciante proprio dal termine del rapporto di lavoro
- Visita medica su richiesta del lavoratore, il medico competente, valutando la legittimità richiesta del lavoratore, ne valuterà anche i tempi
Conclusione
Da quanto detto emerge che Il rapporto tra il medico competente e il datore di lavoro si basi su un rapporto fiduciario di primaria importanza, che si traduce in una serie di obblighi reciproci:
- Il datore di lavoro deve fornire al medico competente tutte le informazioni necessarie per svolgere correttamente il suo lavoro, tra cui i dati relativi ai rischi presenti in azienda, alle lavorazioni svolte e ai prodotti utilizzati.
- Il medico competente deve svolgere la sua attività con autonomia e indipendenza, nel rispetto delle norme deontologiche e della legge. Deve inoltre mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite nell’espletamento delle sue funzioni.
L’attività di segreteria e pianificazione delle visite mediche rivestono un ruolo chiave nel rapporto tra medico competente e datore di lavoro. La segreteria, infatti, è il punto di contatto tra le due figure e si occupa di:
- Organizzare le visite mediche in base alle indicazioni del medico competente;
- Gestire l’agenda del medico e comunicare le date delle visite ai lavoratori;
- Raccogliere e archiviare i dati sanitari dei lavoratori;
- Predisporre la documentazione necessaria per la sorveglianza sanitaria.